Condizioni generali di vendita di Avoltavi SARL,
con sede a Bulle, in Svizzera
Art. 1 Disposizioni generali 1 Disposizioni generali
1.1 Le condizioni generali (di seguito denominate CG) si applicano a tutti i rapporti commerciali instaurati tra Avoltavi SARL, con sede in Avenue de la Gare 10, 1630 Bulle - Svizzera, e qualsiasi persona fisica o giuridica (di seguito denominata “cliente” o “parte contraente”) con la quale viene instaurato un rapporto contrattuale.
1.2 Le CG si applicano alla pianificazione e alla progettazione, alla fornitura e all'installazione di impianti fotovoltaici e di tutte le altre soluzioni per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria basate sulle energie rinnovabili, che rientrano nell'ambito di attività di Avoltavi SARL, con sede in Avenue de la Gare 10, 1630 Bulle - Svizzera.
1.3 I servizi forniti da Avoltavi SARL sono disciplinati dai seguenti termini e condizioni, nonché dalle descrizioni dei servizi.
Art. 2 Conclusione del Contratto
2.1 Il contratto stipulato tra il cliente e Avoltavi SARL consiste in un modulo d'ordine (di seguito denominato “il contratto”) firmato dal cliente e da Avoltavi SARL.
2.2 La firma del cliente sul modulo d'ordine implica la piena accettazione delle presenti CG, previa approvazione del controllo tecnico.
2.3 Con la firma del contratto e previa approvazione del controllo tecnico, Avoltavi SARL si impegna a eseguire i servizi indicati nel contratto, ovvero la consegna, l'installazione e la messa in funzione dell'oggetto del contratto. Il cliente si impegna a pagare il prezzo concordato (secondo le condizioni di pagamento specificate nel contratto) e ad accettare l'opera completata una volta installata..
2.4 Dopo la conferma della fattibilità del progetto da parte del sopralluogo tecnico, il cliente ha un periodo di quattordici giorni per revocare il contratto per iscritto. Tale periodo di revoca decorre dalla convalida della fattibilità del progetto da parte del sopralluogo tecnico, che avviene dopo la firma del contratto da parte del cliente. Trascorso tale periodo, le offerte e le proposte contrattuali di Avoltavi SARL diventano vincolanti. L'accettazione della proposta è subordinata alla disponibilità della merce ordinata.
Art. 3 Subcontractors, Partners, Service Providers, and Suppliers
3.1 Il subappaltatore, il partner o il fornitore di servizi è il soggetto a cui l'appaltatore affida l'esecuzione di parte del proprio lavoro. Il fornitore è il soggetto che consegna all'appaltatore i materiali necessari per l'esecuzione del contratto.
3.2 Avoltavi SARL si riserva il diritto di stipulare contratti con subappaltatori, partner o fornitori di servizi nel campo della ristrutturazione o della costruzione. In questo contesto, Avoltavi SARL stipula un mandato di lavoro e verifica l'assicurazione di subappaltatori, partner o fornitori di servizi. In caso di controversia, il contratto vincola il cliente e i subappaltatori, i partner o i fornitori di servizi.
Art. 4 Obblighi del cliente
4.1 Il cliente si impegna a pagare il prezzo del lavoro secondo i termini stabiliti con Avoltavi SARL. Si impegna inoltre a fornire tempestivamente le informazioni necessarie a garantire la corretta esecuzione del contratto. Altri obblighi della parte contraente possono essere specificati nel contratto.
Art. 5 Materiali utilizzati
5.1 La natura e le specifiche dei materiali utilizzati per l'oggetto del contratto sono specificate nel contratto stesso.
5.2 In caso di indisponibilità a magazzino dei materiali indicati nel contratto, Avoltavi SARL si riserva il diritto di sostituire i materiali proposti con altri di qualità equivalente o superiore, fornendo le stesse garanzie.
5.3 Piattaforma di monitoraggio remoto: Nell'ambito dell'implementazione di un sistema di “monitoraggio”, il cliente accetta i diritti di supervisione da parte di Avoltavi SARL e concede l'accesso alla rete web. Accettando l'utilizzo della piattaforma di monitoraggio remoto per gli impianti proposti da Avoltavi SARL, il contraente acconsente all'accesso e all'utilizzo da parte di Avoltavi SARL dei dati tecnici degli impianti monitorati, compresi i consumi, la produzione, lo stato operativo degli elementi e la trasmissione di allarmi dagli impianti. Il contraente autorizza Avoltavi SARL a conservare ed elaborare i dati tecnici allo scopo di offrire ottimizzazioni agli utenti della piattaforma, proporre una valutazione delle emissioni di CO2 evitate o migliorare i modelli di calcolo.
Art. 6 Consegna
6.1 La consegna dei materiali avviene a fronte di un pagamento su fattura al momento dell'ordine (caparra), secondo i termini stabiliti congiuntamente dal cliente e da Avoltavi SARL (importo della caparra, tempi di consegna, ecc.). Una volta consegnata la merce, la parte contraente non ha più il diritto di invocare l'eccezione di inadempimento ai sensi dell'articolo 82 del Codice delle obbligazioni (CO). Salvo diverso accordo scritto tra le parti, è esclusa qualsiasi trattenuta o detrazione da parte del contraente sul prezzo finale della fattura.
6.2 I tempi di consegna sono di massimo 12 settimane, in base alla disponibilità. È possibile stabilire accordi specifici con il cliente.
6.3 Sono escluse richieste di risarcimento da parte del cliente a causa di ritardi o mancate consegne, a meno che non si dimostri che Avoltavi SARL abbia agito in modo sconsiderato o deliberato.
6.4 Durante l'installazione dei ponteggi necessari al completamento dei lavori, il cliente si impegna a concedere ad Avoltavi SARL il diritto di collocare un supporto pubblicitario, come uno striscione o un telo, recante il suo nome.
Art. 7 Il prezzo 7 Il prezzo
7.1 Il prezzo del lavoro è definito nel contratto firmato dal cliente e da Avoltavi SARL. Tutto ciò che è incluso nel prezzo è indicato nel contratto. Tutti i prezzi sono espressi in CHF, IVA inclusa.
7. 2 Tutti gli oneri e i costi non espressamente indicati nell'offerta o nell'ordine non sono inclusi nel prezzo, tra cui: a) tasse amministrative e catastali; b) tasse per l'approvazione del piano e il controllo ESTI (installazione oltre i 30 kWp) e per la certificazione dell'installazione da parte di un'organizzazione indipendente (installazione oltre i 30 kWp); c) tasse relative alla definizione e al rilascio della licenza edilizia; d) Costi di cablaggio Ethernet fino all'inverter in caso di utilizzo di un sistema di monitoraggio; e) Spese di ispezione e collaudo (installazione oltre 30 kWp); f) Lavori di lattoneria e sigillatura non esplicitamente menzionati nell'offerta; g) Connessione a Internet per il monitoraggio (canone di abbonamento e scheda SIM); h) Costi relativi alle modifiche richieste dal gestore di rete (ad es. g., cambio del cavo di introduzione, rafforzamento della linea e dell'introduzione, installazione di un contatore); i) Costi per lavori aggiuntivi richiesti dalle norme antincendio o assicurative (parafulmine, locale ignifugo, ecc.); j) Costi relativi all'installazione di contatori specifici imposti dal fornitore di energia elettrica.
Il prezzo può variare per i seguenti motivi:
- Costi aggiuntivi relativi a cambiamenti necessari, modifiche dell'ordine o ritardi nel programma di costruzione che non sono attribuibili ad Avoltavi SARL o ai subappaltatori che partecipano all'esecuzione del progetto; - Additional costs due to necessary remediation measures or unforeseen measures related to the existing building.
- Costi aggiuntivi relativi alle spese amministrative o alle modifiche tecniche necessarie alle linee di alimentazione elettrica tra l'edificio e la centrale.
- Costi aggiuntivi relativi a imposte, tasse o oneri non noti al momento dell'avvio del contratto o che sono aumentati dopo l'avvio del contratto.
- Costi di inflazione relativi a servizi per i quali è stata prevista una speciale clausola di inflazione.
- Costi aggiuntivi legati ad aumenti di prezzo, modifiche delle scadenze o cancellazioni di un ordine causate da motivi non imputabili ad Avoltavi SARL, come ad esempio l'annullamento dell'ordine da parte del fornitore.
7.3 Il pagamento del prezzo avviene secondo il piano di pagamento specificato nel contratto. AVOLTAVI si impegna a emettere la fattura finale per i suoi servizi al cliente entro 30 giorni dal ricevimento e dall'accettazione del lavoro.
7.4 Il pagamento completo è dovuto non appena il lavoro è stato completato.
7.5 Qualsiasi importo non pagato entro la data di scadenza comporterà l'applicazione di penali per ritardato pagamento. Eventuali contestazioni o la presenza di riserve da affrontare nella relazione di fine lavori non possono giustificare il rifiuto del pagamento integrale del servizio completato.
7.6 In caso di modifiche al progetto o alle scadenze concordate, il piano di pagamento deve essere accettato di comune accordo.
Art. 8 Modifiche
8.1 Il prezzo indicato nel contratto comprende tutto ciò che è necessario per l'esecuzione del lavoro specificato.
8.2 Il cliente può richiedere in qualsiasi momento modifiche ai termini indicati nel contratto. Tali modifiche devono essere richieste per iscritto e il prima possibile ad Avoltavi SARL. Avoltavi SARL presenterà quindi una nuova offerta ferma con le modifiche richieste e il programma dei lavori verrà aggiornato. I costi sostenuti a causa dell'adeguamento del programma di costruzione, le spese già finanziate da Avoltavi SARL e gli eventuali indennizzi saranno stimati e comunicati al cliente al momento della presentazione dell'offerta modificata. L'accettazione dell'offerta modificata comporterà un adeguamento del prezzo e del calendario, se necessario. Se il cliente decide di non procedere con la modifica, Avoltavi SARL ha diritto a un risarcimento per il lavoro relativo alla preparazione dell'offerta modificata. Lo stesso vale per tutti gli studi e i progetti particolarmente complessi associati a richieste di modifica.
8.3 Avoltavi SARL può apportare piccole modifiche al progetto, a condizione che tali modifiche non compromettano la qualità del lavoro e non comportino costi aggiuntivi o altri svantaggi per il cliente. In caso di vincoli o obblighi tecnici, Avoltavi SARL può modificare l'ubicazione originariamente prevista delle apparecchiature o degli elementi da installare (ad esempio, modulo fotovoltaico, pompa di calore, caldaia termodinamica, tubo, giunzione tecnica, ecc.)
8.4 Altre modifiche proposte dall'azienda saranno eseguite solo se il cliente approva l'offerta entro un determinato periodo di tempo. L'accettazione di questa modifica può comportare un adeguamento del prezzo. Tuttavia, le riduzioni dei costi non comportano alcuna riduzione del prezzo.
Art. 9 Entrate dalla produzione di energia 9 Ricavi dalla produzione di energia
Le proiezioni dei ricavi dalla vendita di energia durante la progettazione di un impianto solare sono fornite da Avoltavi SARL al co-appaltatore a scopo indicativo sulla base di simulazioni. Avoltavi SARL non può essere ritenuta responsabile delle conseguenze di eventuali differenze tra i ricavi effettivi e quelli simulati. L'acquisto di energia rigettata in rete dal fornitore di energia elettrica riguarda solo il fornitore di energia elettrica e il co-appaltatore, ad esclusione di Avoltavi SARL. Le tariffe di alimentazione e la remunerazione dell'energia non sono garantite da Avoltavi SARL.
Art. 10 Conservazione della proprietà
10.1 La proprietà delle attrezzature necessarie al completamento del progetto viene trasferita al cliente solo al momento del pagamento completo del prezzo del progetto. Fino a quel momento, le attrezzature rimangono di proprietà di Avoltavi SARL.
10.2 In caso di ritardo nel pagamento da parte del cliente, Avoltavi SARL è autorizzata a richiedere la restituzione della merce consegnata..
Art. 11 Accettazione e ricevimento
11.1 L'accettazione del lavoro e l'approvazione di tutti i lavori sono considerate definitive quando il test di prestazione dell'impianto è stato eseguito con successo ed entrambe le parti hanno firmato il rapporto di completamento del lavoro.
11.2 La relazione di fine lavori può essere accettata con o senza riserve. In ogni caso, la firma costituisce accettazione definitiva. In caso di riserve, l'appaltatore si impegna a risolverle a proprie spese entro i termini indicati nella relazione.
11.3 Dopo la consegna dell'impianto, il cliente deve verificarne lo stato il prima possibile e segnalare eventuali difetti o modifiche secondo le regole dell'articolo 370 del Codice delle obbligazioni.
Art. 12 Copertura della garanzia
12.1 Al momento dell'accettazione dell'opera, la garanzia generale scade entro un periodo di due anni dal ricevimento dell'opera. Durante questi primi due anni, il cliente beneficia della garanzia di perfetto completamento per qualsiasi installazione (parti, manodopera e trasferta) fornita da Avoltavi SARL. L'eventuale estensione della garanzia è indicata nel contratto.
12.2 Le garanzie del produttore variano a seconda della natura dell'installazione e dei materiali utilizzati e sono specificate nel contratto. Le garanzie dei produttori menzionate nel contratto vincolano esclusivamente il cliente e i produttori e gli altri fornitori, ad esclusione di Avoltavi SARL. Tuttavia, su richiesta del cliente, AVOLTAVI può fornire assistenza nel coordinamento delle garanzie con i produttori.
12.3 La garanzia è esclusa in caso di rottura di pannelli solari, pompe di calore o danni agli impianti causati da condizioni atmosferiche o calamità naturali, in particolare da grandine, neve, tempeste di vento con raffiche superiori a 100 km/h, sovratensioni atmosferiche come fulmini, incendi, ecc. La garanzia è esclusa anche in caso di danni causati dal cliente stesso o da terzi; lo stesso vale per i danni coperti dall'assicurazione dell'edificio. La normale usura dei materiali (comprese le guarnizioni) e delle installazioni, nonché i difetti o i danni minori che hanno un impatto minimo sull'uso o sulle prestazioni dell'impianto non sono coperti da Avoltavi SARL.
12.4 È esclusa qualsiasi altra responsabilità per danni diretti o indiretti.
12.5 Il tasso di riacquisto dell'energia da parte dei distributori di energia, l'importo delle sovvenzioni federali, cantonali, comunali o di altro tipo, nonché le detrazioni fiscali, non sono garantiti da Avoltavi SARL. La modifica di uno dei suddetti importi non sarà imputabile ad Avoltavi SARL.
Art. 13 Scadenze
13.1 I termini (consegna, installazione) sono forniti a titolo strettamente indicativo. Essi non costituiscono un impegno fermo da parte di Avoltavi SARL. Tuttavia, Avoltavi SARL si impegna a rispettare le scadenze comunicate ai propri clienti.
13.2 In caso di ritardo attribuibile a colpa o negligenza del cliente, Avoltavi SARL si riserva il diritto di chiedere un risarcimento per eventuali costi aggiuntivi sostenuti a causa del ritardo. Il cliente non avrà diritto ad alcun risarcimento in caso di ritardo.
Art. 14 Impermeabilizzazione e carico del tetto 14 Impermeabilizzazione e carico del tetto
14.1 Nel caso di impianti fotovoltaici integrati nel tetto o montati in alto, Avoltavi SARL non è in alcun modo responsabile dei potenziali problemi di impermeabilizzazione che possono insorgere nel tempo sui tetti installati. L'ispezione dell'impermeabilizzazione e gli eventuali interventi necessari prima dell'installazione degli impianti fotovoltaici sono di competenza del proprietario.
14.2 Nel caso di impianti fotovoltaici integrati nel tetto o montati sulla sommità, è responsabilità del proprietario assicurarsi, con il proprio architetto o ingegnere civile, che il tetto sia in grado di sostenere il carico aggiuntivo associato a tutti gli elementi dell'impianto fotovoltaico.
Art. 15 Responsabilità
Avoltavi SARL è responsabile dei danni causati al co-appaltatore solo nella misura in cui essi derivano direttamente dall'inadempimento degli obblighi contrattuali e solo se sono stati causati intenzionalmente o per grave negligenza. Sono fatte salve le norme obbligatorie della legge sulla responsabilità del prodotto. Qualsiasi altra responsabilità per danni diretti o indiretti è interamente esclusa da Avoltavi SARL nei limiti della legge.
Art. 16 Nomi di società
16.1 L'installazione di un frontone con il nome dell'azienda e le pubblicazioni sulla stampa sono consentite, salvo diverso accordo tra le parti..
Articolo 17 Nullità parziale
17.1 In caso di annullamento o di nullità parziale di una o più disposizioni delle presenti condizioni generali, il contratto è considerato quello corrispondente alla prassi comune. Le altre disposizioni delle condizioni generali restano valide.
Articolo 18 Legge applicabile, foro, giurisdizione
18.1 Il diritto svizzero e la lingua francese si applicano esclusivamente a qualsiasi rapporto giuridico derivante dal presente contratto e/o dalle condizioni generali.
18.2 Al presente contratto si applica esclusivamente la legge. Per qualsiasi controversia derivante dal contratto che non abbia potuto essere risolta in via amichevole o sottoposta di comune accordo ad arbitrato, la competenza è del Cantone di Friburgo. Sono riservate le giurisdizioni obbligatorie.
Avoltavi SARL CG, FR versione 2